mercoledì 1 luglio 2015

La scelta della legge regolatrice nell’utilizzo del “trust”

LA LEGGE APPLICABILE AL TRUST

Oggetto Riferimenti normativi principali

Il trust oggi

Il trust è uno strumento, di origine anglosassone, particolarmente utilizzato in Paesi common law per pianificare la destinazione di patrimoni a particolari finalità o a determinati soggetti.
In data 1° luglio 1985 è stata sottoscritta a L'Aja la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento. Il nostro Paese con legge 9 ottobre 1989, n. 364 ha recepito la suddetta Convenzione, senza tuttavia introdurre nel nostro ordinamento un'autonoma disciplina dell'istituto in esame.
Il trust è oggi nuovamente sotto i riflettori per il tentativo di ricondurne la disciplina, quanto meno sotto il profilo fiscale, a quella prevista in caso di trasferimento a titolo gratuito inter vivos o mortis causa.

Scelta tra "trust" interno o estero
La Convenzione Aja, con l'art. 6, assegna massima libertà al disponente nella scelta della legge di regolamentazione del trust.
Mancando nell'ordinamento italiano una disciplina autonoma dell'istituto, il settlor deve necessariamente fare riferimento a leggi regolatrici estere anche nell'ipotesi in cui tutte le parti siano italiane e il trust possa definirsi interno.
La legge di regolamentazione può essere scelta tramite espressa indicazione nell'atto istitutivo del trust, ovvero indirettamente ricavarsi dalla verifica del Paese con il quale l'istituto ha i più stretti legami (per esempio: luogo di amministrazione del trust, localizzazione dei beni in trust, residenza del trustee ecc.
).
La legge regolatrice scelta dal disponente andrà a regolamentare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e la sua amministrazione. Inutile quindi dire che uno dei momenti più delicati quando si progetta la realizzazione di un trust sia proprio la scelta della sua legge regolatrice.
Affinché la scelta sia saggia e il trust possa correttamente esplicare i propri effetti sul territorio italiano, è necessario porre preliminare attenzione al fatto che la legge di regolamentazione:
- sia allineata con i requisiti richiesti dalla Convenzione Aja;
- sia proveniente da Paesi con una profonda tradizione in materia di trust (in genere, ordinamenti di common law);
- sia tutelante circa la riservatezza dell'operazione e l'effettività della segregazione patrimoniale;
- sia adeguata alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo, adattandosi altresì alle specifiche necessità.
La legge di Cipro
La legge di Cipro in tema di trust (International trust law) non prevede alcuna formalità specifica per l'istituzione di un trust (si richiama, tuttavia, l'art. 3 della Convenzione Aja che riconosce solo i trust istituiti con atto scritto). Qualunque bene può formare oggetto di trust, fatta eccezione per i beni immobili situati a Cipro. La durata massima del trust è di 100 anni, a meno che l'atto istitutivo non preveda una durata inferiore; si precisa, però, che i trust di scopo o caritatevoli possono avere durata indefinita.
La legge di Cipro garantisce altresì la massima riservatezza, prevedendo che né il truste né alcuna altra persona possano rivelare informazioni o documenti riguardanti: i nominativi del settlor e dei beneficiari, le decisioni o delibere del trustee e relative motivazioni, la contabilità del trustee.
La legge cipriota tutela, infine, la segregazione patrimoniale dei beni conferiti, prevedendo all'art. 4 dell'International trust law, un generale principio di irrevocabilità del trust. In generale, i creditori del settlor non possono chiedere la revoca del trust, salvo dimostrino che il trust è stato costituito al solo fine di danneggiarli.
La legge di Jersey e "trust" inglesi
Il Governo inglese ha emanato quattro leggi inerenti i trust dal 1984 ad oggi, indice di una spiccata sensibilità alla diffusione di tale istituto.
La legge di Jersey prevede che "un trust può venire ad esistenza in qualsiasi maniera", ponendo sullo stesso piano la dichiarazione espressa (anche verbale) o il comportamento concludente del disponente.
L'art. 8 della Jersey trust law stabilisce che qualsiasi bene può essere conferito o detenuto in trust. Per quanto riguarda la durata, se l'atto istitutivo non stabilisce un termine, quella massima del trust è di 100 anni (salvo che per i trust a finalità caritatevole che possono non avere scadenza). Al fine di tutelare la riservatezza del trust, il settlor non viene mai nominato nel deed of truste e frequentemente viene utilizzato un settlor fittizio a copertura di quello reale.

articolo completo qui

Nessun commento:

Posta un commento