giovedì 18 giugno 2015

Jobs act: spiati i pc ed i cellulari dei lavoratori

Lo prevede la relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto legislativo della norma che modifica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori

Un altro aspetto della nuova normativa sul lavoro che farà discutere. «Accordo sindacale o autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore». Così il decreto Jobs act modifica lo Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza e su telefonini e pc ai dipendenti: non è necessario il via libera per poterli controllare.

A spiegare nello specifico le novità è la relazione illustrativa che accompagna il testo dello schema di decreto legislativo in attuazione del Jobs act, assegnato - insieme agli altri tre che completano la delega - alle Camere per i pareri delle commissioni (per cui sono a disposizione 30 giorni), dopo il primo via libera del Consiglio dei ministri di giovedì scorso. L’articolo 23 del dlgs in questione detta, quindi, la nuova disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, riscrivendo quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. In pratica le novità riguardano i dispositivi tecnologici
(come computer, tablet e telefonini messi a disposizione dei dipendenti dall’azienda) e gli strumenti per misurare accessi e presenze come i badge. Negli altri casi, invece, per installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo servono l’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro (per le imprese con più unità dislocate in una o più regioni).

I dati che ne derivano possono essere «utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy», si legge sempre nella relazione illustrativa

Quindi si precisa che «le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», il codice sulla privacy.

informazione completa qui

Nessun commento:

Posta un commento