venerdì 13 maggio 2016

Canone Rai: i dieci errori più frequenti e come evitarli

Il Canone Rai sta per fare la sua prima comparsa nelle nostre bollette elettriche. Pagheremo 100 euro l’anno. Il debutto, pieno di rompicapi e dubbi da risolvere, avverrà con l’utenza di luglio nella quale troveremo 70 euro in più da pagare. Sono le prime sette rate del nuovo abbonamento Tv (10 euro l’una, da gennaio a luglio. Le successive tre saranno distribuite sulle bollette seguenti. Dall’anno prossimo, i 100 euro saranno addebitati, ogni mese, da gennaio a ottobre). Manca ancora qualche mese all’appuntamento ma la confusione è ancora grande. Le prime scadenze sono già alle porte, insieme al rischio di errori e dimenticanze. Ecco i 10 errori più frequenti in cui si rischia di cadere. Con molta facilità visto il caos che ancora c’è sulla materia. Ricordiamo il numero verde Rai per chiarimenti: 800.93.83.62


Occhio al modulo per la disdetta
Per inviare l’autocertificazione con la disdetta al Canone c’è tempo fino a lunedì 16 maggio per tutti (il termine è stato rinviato, prima era il 30 aprile per l’invio con raccomandata e il 10 per l’invio telematico). Occorre compilare il modulo che forniscono la Rai e l’Agenzia delle Entrate sul sito (si può scaricare qui).

Attenzione che fino a qualche settimana fa in rete si trovavano moduli vecchi, ci sono già stati tre aggiornamenti, chi ha già chiesto la disdetta potrebbe aver utilizzato il modulo sbagliato. Tuttavia è sempre stato detto che anche l’utilizzo dei vecchi moduli sarebbe stato accettato. Meglio però usare quelli più recenti. 

Niente lettera semplice
Per la disdetta cartacea serve la raccomandata senza busta. È una procedura particolare che non bisogna dimenticare di chiedere in Posta. Occorre inviare anche copia di un documento. Questo è l’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV, Casella postale 22, 10121 – Torino.  

L’anno prossimo si ricomincia da capo. Chi chiede l’esenzione non deve dimenticare che l’autocertificazione va ripetuta ogni anno. Occorre quindi, segnarsi in rosso le date sul calendario. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1º luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. 

Avere 75 anni non basta per l’esenzione
Alcuni pensano che basti aver superato i 75 anni per non pagare il Canone Rai. Non è così, gli over 75 che non pagano sono quelli che hanno anche un reddito molto basso.

Attenzione al reddito
L’esenzione spetta agli over 75 che hanno un reddito basso. Non è però chiaro quanto sia questo tetto perché ci sono due tetti, uno è quello attualmente previsto dalla legge (6.713,98 euro). L’altro, di 8mila euro, è quello che, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, potrà essere predisposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Molti pensano che il reddito che consente l’esenzione è quello degli 8mila euro. Quest’anno invece è di 6mila e 700 euro.

La seconda casa non paga  
E’ uno degli errori più frequenti. In realtà il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Niente voltura tra moglie e marito
Inizialmente sembrava che servisse una voltura (dal costo di 80 euro circa) tra quei coniugi che vivono sotto lo stesso tetto ma che negli anni si sono divisi luce e Canone Rai. E’ il caso in cui il marito aveva l’intestazione della bolletta elettrica, la moglie pagava per la Tv a suo nome. E’ stato stabilito che se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito. Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone Tv nei confronti del marito. Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna dichiarazione sostitutiva, né fare volture. Quello che pagava la luce adesso pagherà anche il Canone.

I residenti all’estero pagano
Molti non lo sanno. Anche i residente all’estero, che hanno una abitazione in Italia, devono pagare il Canone Tv. Questo perché la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento, se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.

Le due case e i due coniugi
Le combinazioni di utenze, case e residenze sono molte. Una delle più frequenti è quella dei coniugi che hanno due case ma risiedono insieme in una di queste due. Ognuno dei due coniugi si è però intestato l’utenza elettrica di una delle due case. In questo caso, uno dei due potrà chiedere l’esenzione perché comunque la residenza di entrambi è nella stessa casa. Se invece ognuno avesse residenza in una delle due case, e quindi in due luoghi differenti, allora risulterebbero due nuclei familiari diversi e quindi il Canone toccherebbe sia alla moglie, sia al marito.

Il figlio paga con l’F24
Se il figlio ha la residenza anagrafica in una delle case del genitore al quale però è intestata la bolletta elettrica, il genitore può chiedere l’esenzione. Il figlio invece, che quindi costituisce un’autonoma famiglia anagrafica, è tenuto al pagamento del Canone però mediante il versamento con modello F24 entro il 31 ottobre 2016. Chi non ha alcuna utenza elettrica pagherà in un’unica soluzione entro ottobre. E’, molte volte, il caso degli inquilini.

La radio non paga  
Nel groviglio di definizioni non risulta chiaramente. Ad ora però chi ha in casa soltanto un apparecchio radio non deve pagare il Canone per la Tv. Non pagano nemmeno smartphone e Pc o tablet.

http://www.lastampa.it/2016/05/11/economia/canone-rai-i-dieci-errori-pi-frequenti-e-come-evitarli-IoEDy62SSr7xsJqFVndXnL/pagina.html

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