Ecco, continuate a credere di avere soluzioni legali "Per uscire dal sistema". Nessun NOME LEGALE, nessun gioco.
Continua l’opera legiferante del Governo Renzi in dispregio degli elementari diritti previsti da sempre dal nostro ordinamento giuridico. Con una altra norma a sorpresa, senza riflessioni, consultazioni con esperti di diritto e senza soppesare la lesione dei diritti dei terzi incolpevoli, è entrata in vigore ieri 27.6.2015, di soppiatto, in sordina, la norma che vi presentiamo in calce al presente scritto.
Prima di ieri, del 27.6.2015, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni, i trust costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena efficacia tra le parti. Certo se i negozi erano simulati, i terzi creditori danneggiati dalla simulazione erano ammessi a provare la volontà maliziosa del loro debitore di sottrarre la sua garanzia patrimoniale alla successiva pretesa del creditore.
Si instaurava un procedimento giudiziario ordinario nel quale entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni, e che, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, poteva concludersi con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del trasferimento nei confronti del creditore procedente. Ma solo a conclusione del processo il creditore poteva soddisfarsi sul bene del debitore.
La nuova norma del d.l. 83/15 attacca il fondo patrimoniale
Ora la situazione è completamente cambiata, come potrete leggere dalla norma che vi riporto alla fine di questo scritto. Da ieri il creditore, per il solo fatto che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust, da un vincolo, può iniziare l’esecuzione forzata senza alcun permesso del Giudice. Indipendentemente dalla sentenza dichiarativa di inefficacia!
Col risultato che magari il giudice emetterà sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore è stata già venduta all’asta. Si introduce di fatto una specie di presunzione che gli atti di cui sopra sono stipulati in frode al creditore, con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni
.
Ma c’è di più! Che la norma limita grandemente la difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene, perché essi sono ammessi non alla causa ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti, ma solo alla opposizione alla esecuzione, processo più semplice e rapido, con una palese inversione dell’onere della prova quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ed anche perché la nuova norma limita i motivi di opposizione: essi possono consistere solo nella contestazione dei motivi del 1 comma, e cioè motivi dell’esistenza del pregiudizio, e la conoscenza del debitore del pregiudizio medesimo. Motivi labilissimi, e oltretutto difficilissimi da provare.
Fondo patrimoniale, donazioni, vincoli e trust spazzati via
La conseguenza è la perdita di efficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, che sono pertanto ormai da considerarsi come “sospesi” fino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.
Unico elemento che calmiera il vantaggio che si concede alle banche è infatti la durata temporale, limitata di un anno. Siamo sgomenti dalla superficialità con cui ormai si producono le leggi, e dalla palese tendenza del Governo Renzi a legiferare in sordina, sempre e comunque a favore dei gruppi bancari. Vedasi, ex multis la nuova legge sul prestito vitalizio ipotecario.
notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara
Art. 12 d.l. 83/15
Modifiche al codice civile
1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguente
Sezione:
Sezione I-bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o
di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di
indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore
che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di
vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo
gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla
trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da
altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il
creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione
contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro
interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma, nonche’ la conoscenza da parte del
debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del
creditore.».
Fonte: http://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/fondo-patrimoniali-donazioni-vincoli-trust/
Libertà
http://movimentosovrano.blogspot.it/2015/06/by-by-trust.html
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