Sentenza epocale che rende nulle tutte le cartelle d’Equitalia notificate dopo il 2008: finalmente un sospiro di sollievo
Finalmente un po’ di ossigeno per coloro che storcono il naso ogni volta che si trovano davanti a una cartella esattoriale, o che semplicemente sentono la famigerata parola Equitalia
A dare sollievo ai tanti vessati sono varie sentenze, tra cui quella della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, corroborata dalla sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente
Sostanza della sentenza di Cassazione, è la necessaria precisione con cui deve essere redatta la cartella, non dovendosi limitare alla cifra globale, ma bensì dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate
Questo per evitare la situazione in cui sia il contribuente a fare le indagini, al che risulterebbe una violazione del diritto di difesa che è del resto costituzionalmente garantito.
NULLO E’ DOVUTO A EQUITALIA
A seminare ogni dubbio quindi, tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo
A rincarare la dose è poi una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012, che ricalca quella della Cassazione, in particolare specifica che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti è invalida, quindi a tutti gli effetti la cartella è nulla e non va pagata
Da qualche tempo le trasmissioni di denuncia né parlano,sia Equitalia che l’ufficio delle entrate sbagliano,vale la pena fare un’accertamento su cosa è giusto pagare e su cosa no
Ulteriori informazioni www.dicie.it
http://www.disinformazionebancaria.it/3407/sentenza-epocale-che-rende-nulle-tutte-le-cartelle-dequitalia-notificate-dopo-il-2008-finalmente-un-sospiro-di-sollievo.html
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