giovedì 11 aprile 2019

Rottamazione ter o chiusura liti pendenti? Come scegliere


Come scegliere tra la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agente della Riscossione (rottamazione ter) e la chance di chiudere con lo sconto le liti fiscali pendenti?
 In alcuni casi, entrambe le sanatorie potrebbero essere accessibili al contribuente, chiamato così a valutare i benefici ottenibili, i termini entro cui versare le somme dovute, le modalità di pagamento e gli effetti delle due definizioni per scegliere la più conveniente
 Una valutazione che dovrà essere effettuata quanto prima, dato che il termine per aderire alla rottamazione ter si avvicina sempre più

Rottamazione ter e definizione delle liti pendenti: 
le scelte del contribuente per massimizzare i benefici

Sono frequenti, nella pratica, le situazioni in cui, alle controversie pendenti per l’impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate, si affianchi la contestuale iscrizione a ruolo o affidamento all’Agente della riscossione dell’intera somma (imposta, sanzioni ed interessi)

 In tali ipotesi, ricorrendone i presupposti, il contribuente potrà scegliere se chiudere il debito con l’Agenzia delle entrate, usufruendo della rottamazione ter o della definizione delle liti fiscali pendenti

 Affinché la scelta tra le due opportunità di definizione agevolata sia compiuta nel modo più vantaggioso, occorrerà valutare bene gli sconti ottenibili, i termini entro cui versare le somme dovute e le modalità di pagamento concessi

1. Premessa

I diversi istituti introdotti dal Decreto sulla pace fiscale[1] per “chiudere i conti” con il Fisco possono comportare per il contribuente la necessità di valutare gli effetti e benefici di ciascuno per scegliere in alcuni casi il più conveniente

Così, ad esempio, il contribuente potrebbe trovarsi nella possibilità di scegliere tra la definizione agevolata dei “carichi” affidati all’Agente della Riscossione, disciplinata dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018[2], e la definizione delle liti fiscali, disciplinata dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018[3]

 Al fine di analizzare quale sia la scelta migliore per il contribuente andranno preliminarmente esaminati i due istituti in questione

2. Casi di possibile sovrapposizione

Rottamazione ter e definizione delle liti fiscali pendenti potranno essere interscambiabili quando un soggetto sia in lite con l’Agenzia delle entrate e contestualmente le somme contestate in giudizio siano state iscritte a ruolo o affidate all’Agente della Riscossione

 In tal caso il contribuente potrebbe scegliere se usufruire della rottamazione ter o della definizione delle liti pendenti

Vi sono casi frequenti nel nostro ordinamento dove troviamo da una parte una controversia introdotta dal contribuente che ha impugnato l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate e, contestualmente, si ritrova l’intera somma (imposta, sanzioni ed interessi) iscritta a ruolo o affidata all’Agente della riscossione

Si pensi al ricorso proposto contro il ruolo emesso dall’Agenzia delle entrate ed affidato all’Agente della riscossione da parte di un contribuente che non ha ricevuto l’atto impositivo presupposto

Un altro caso si ha per l’iscrizione a ruolo straordinaria[4] o di affidamento di tutte le somme[5] da parte dell’Agenzia delle entrate in presenza di fondato pericolo per la riscossione

 In tale ipotesi, pur in presenza di un ricorso proposto nei termini da parte del contribuente avverso l’atto impositivo, non vi sarà l’applicabilità della normativa in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio[6] e tutte le somme a titolo di imposte, sanzioni ed interessi sono consegnate all’Agente della riscossione

Situazione analoga si ha quando il giudizio pende innanzi alla Corte di cassazione a seguito di sentenza negativa di secondo grado
 In tal caso, infatti, pur in pendenza di una controversia riguardante l’avviso di accertamento, vi è contestualmente l’affidamento integrale delle somme contestate con l’atto impugnato (imposte, sanzioni ed interessi) all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 68, DLgs. n. 546/1992

Nelle ipotesi analizzate il contribuente potrà scegliere se chiudere il debito con l’Agenzia delle entrate usufruendo della rottamazione ter o della definizione liti valutando bene gli sconti ottenibili, i termini entro cui versare e le modalità di pagamento concessi

Naturalmente, perché questo sia possibile, devono sussistere le condizioni per accedere ad entrambi gli istituti:

- i ruoli o gli “affidamenti”, per fruire della rottamazione ter, devono essere stati trasmessi, dal soggetto creditore, all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;

- la lite, per fruire della definizione, deve riguardare controversie attribuite alla giustizia tributaria, introdotte con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi e che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio

Sul punto, è importante chiarire che i contenziosi sulle cartelle di pagamento relative ad avvisi bonari[7] non sono considerati sanabili con la definizione delle liti pendenti, in quanto non si tratta di atti impositivi e, pertanto, il contribuente, potrà, al più, utilizzare lo strumento della rottamazione ter sempre che le somme siano state affidate entro il 
31 dicembre 2017

 L’Agenzia delle entrate, durante un incontro con la stampa specializzata, ha escluso, confermando quanto aveva già sostenuto in precedenti interventi di prassi[8], dal novero delle controversie definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versati

 Nel caso in questione, secondo l’Agenzia, l’avviso bonario o la cartella con cui si provvede al recupero delle imposte dichiarate e non versate sarebbe un atto di mera riscossione e non un atto impositivo[9]

 Discorso diverso, invece, vale per gli atti che, pur se emessi ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, o 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, rappresentano lo strumento attraverso cui l’Amministrazione provvede alla rettifica della dichiarazione fiscale (ad esempio riducendo o escludendo l’ammontare di deduzioni e detrazioni)

 In questo caso, a parere della stessa Agenzia delle entrate, gli avvisi bonari (o le cartelle di pagamento) rappresentano a pieno titolo “atti impositivi”

3. Scelta del contribuente

Per scegliere l’istituto più vantaggioso rispetto al suo caso specifico, il contribuente dovrà analizzare, per entrambi gli istituti, i benefici ottenibili, i termini entro cui versare le somme dovute e le modalità di pagamento

3.1. Benefici

Non v’è dubbio che la definizione delle liti è più conveniente della rottamazione ter se prendiamo in esame gli “sconti” concessi dai due istituti rispetto alle somme inizialmente dovute dal contribuente

La rottamazione ter, infatti, consente al contribuente di stralciare le sanzioni e gli interessi di mora, restando però da versare tutte le imposte, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e l’aggio di riscossione da calcolare sugli importi da corrispondere

La definizione delle liti, invece, permette al contribuente di versare (in caso di sentenza negativa in primo o secondo grado o nel caso in cui vi sia stata la notifica del ricorso introduttivo ma non il successivo deposito in Commissione) solo ed esclusivamente le imposte contestate con l’atto impugnato (con stralcio di tutti gli interessi e nessun aggio di riscossione)

Se, entro il 24 ottobre, il ricorso non solo è stato notificato, ma il contribuente si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n. 546/1992, la definizione è possibile con il versamento del 90% delle imposte contestate

 Se vi è stata (sempre entro il 24 ottobre) una pronuncia favorevole al contribuente in primo grado, vi è un ulteriore uno sconto del 60% delle imposte, se la pronuncia favorevole è avvenuta in secondo grado, lo sconto sale sino all’85% e se vi è stata una doppia sentenza favorevole si chiude il giudizio versando solo il 5%

Vi è però da considerare che la rottamazione permette lo stralcio anche dei contributi INPS affidati all’Agente della Riscossione, con conseguente sconto su sanzioni ed interessi, mentre la definizione delle liti ha effetto solo ai fini delle imposte senza produrre effetti ai fini previdenziali con il rischio che venga emesso, a carico del contribuente, l’avviso di addebito determinato in base all’avviso di accertamento impugnato ed oggetto di definizione

Sotto un diverso aspetto, la semplice presentazione della domanda per la rottamazione ter, in applicazione del comma 10 dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, produce rilevanti effetti in capo al contribuente in quanto l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale

Rimangono in piedi solo ed esclusivamente i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda

 Pertanto, come confermato dall’Agente della Riscossione ad un incontro con la stampa specializzata, con la presentazione della domanda il pignoramento presso terzi non può proseguire e le somme pignorate sul conto corrente dovrebbero tornare nella disponibilità del contribuente - debitore

Tali effetti, invece, si producono con la definizione delle liti solo al momento del perfezionamento della procedura che avviene con la presentazione della domanda ed il versamento di quanto dovuto o della prima rata

Si tratta di una differenza di non poco conto in quanto la semplice presentazione della domanda della rottamazione ter permetterà al contribuente di sbloccare il conto corrente pignorato ed utilizzare quelle somme anche per il versamento della prima rata, mentre in presenza della definizione delle liti il contribuente dovrà avere altre risorse, rispetto a quelle presenti sul conto corrente pignorato, per perfezionare la procedura e pagare almeno la prima rata

Infine, non vi è scelta in caso di contenziosi riguardanti risorse proprie della UE in quanto sono escluse dalla sanatoria sulle liti ma possono essere oggetto della speciale rottamazione prevista dall’art. 5 del D.L. n. 119/2018.
3.2
 Termini per il versamento
Entrambi gli istituti permettono di pagare il dovuto in 5 anni

 La rottamazione riconosce al contribuente la possibilità di versare le somme in 10 rate con scadenze al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno

 La definizione delle liti permette di versare le somme in 20 rate trimestrali

Ciò che cambia è il tasso di interesse dovuto sugli importi dilazionati, che è pari al 2% annuo per i ruoli definiti a seguito di rottamazione mentre è pari al tasso legale (ad oggi inferiore al 2%) sulle rate derivanti dalla definizione
 delle liti

Vi è poi la novità introdotta dalla Legge n. 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, che ha valore solo per la rottamazione ter e che prevede comunque l’ammissione dei carichi inclusi nella c.d. rottamazione bis[10] anche se il contribuente non abbia rispettato il termine del 7 dicembre 2018 per i versamenti delle rate scadute

 Resta fermo, invece, tale limite per la definizione delle liti. Quindi ai sensi del comma 7 dell’art. 6, D.L. n. 119/2018 nel caso in cui le somme interessate dai giudizi da definire siano oggetto di rottamazione bis il perfezionamento della definizione è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018
 Un adempimento che può risultare molto gravoso per il contribuente

3.3. Modalità di pagamento

Un elemento che potrebbe essere dirimente e particolarmente importante sono le modalità di pagamento

Infatti, il contribuente che utilizza la rottamazione ter potrà utilizzare in compensazione, per il versamento delle singole rate, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA

Il comma 12, dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 prevede che per il pagamento[11] delle somme derivanti dalla rottamazione ter si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 e le modalità previste dal D.M. del 24 settembre 2014 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

 Si tratta della disciplina prevista per accedere alla compensazione delle cartelle di pagamento per coloro i quali sono titolari della certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA

Il richiamo è importante per il contribuente che, per il versamento delle singole rate, potrà pertanto utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionali

Tale possibilità non è, invece, prevista per la definizione delle liti
 Non vi è infatti alcun richiamo nell’art. 6 al possibile utilizzo dei crediti vantati con la PA


[1] D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
[2] Per una analisi cfr. L. Lovecchio, “Rottamazione ter: ammessi i soggetti inadempienti al 7 dicembre 2018”, in il fisco, n. 9/2019, pag. 847.
[3] Sull’argomento vedasi M. Conigliaro - A. De Falco, “Definizione delle liti fiscali pendenti: primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate”, in il fisco, n. 10/2019, pag. 935.
[4] L’art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973 prevede che “nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo”. Nel caso in cui le somme siano iscritte nei ruoli straordinari, la riscossione può avvenire quindi per l’intero, a prescindere dalla presentazione del ricorso. Il ruolo straordinario, ex art. 11 del D.P.R. n. 602/1973, può essere utilizzato solo in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
[5] Art. 29, comma 1, lett. c), D.L. n. 78/2010 prevede che “c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b)”.
[6] Art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 in combinato disposto con l’art. 68, D.Lgs. n. 546/1992.
[7] Comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, o 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
[8] V. circolare n. 12/E/2003 e circolare n. 48/E/2011.
[9] Di segno opposto Cass., ord. n. 1158/2019, con la quale la Suprema Corte ha confermato la “condonabilità” della lite relativa ad una cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 che costituisca il primo atto notificato al contribuente e che sia stata contestata nel merito.
[10] Art. 1, D.L. n. 148/2017.
[11] Per un approfondimento sul punto D. Avolio - L. Lodoli, “I rapporti tra rottamazione ter e saldo e stralcio delle somme affidate all’Agente della Riscossione”, in il fisco, n. 10/2019, pag. 943

Scarica il pdf dell'articolo tratto dalla rivista il fisco n. 13/2019




http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2019/04/05/rottamazione-ter-chiusura-liti-pendenti-come-scegliere#par1

Nessun commento:

Posta un commento