venerdì 24 novembre 2017

Whistleblower: TUTELA DALLE RITORSIONI X CHI DENUNCIA I REATI SUL POSTO DI LAVORO

Via libera alla legge sul whistleblowing contro la corruzione e gli abusi nel pubblico. Cantone: «Norma di civiltà». Esulta il M5S che aveva presentato il ddl. Forza Italia contraria: «Provvedimento barbarico»



Abituiamoci a una parola nuova, difficile e praticamente intraducibile: «whistleblower»

Con la legge approvata ieri dal Parlamento si introduce nell’ordinamento la figura del «whistleblower», appunto, molto presente nelle società anglosassoni (pochissimo da noi) ossia di chi denuncia un illecito con garanzia dell’anonimato
Un’arma potente, voluta innanzitutto da Raffaele Cantone («Una norma di civiltà. Chi segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza sul luogo di lavoro non può essere lasciato solo») contro la corruzione, ma in generale contro tutti gli abusi che si possono commettere in un ufficio 

Sono felici le associazioni Trasparency e Riparte il Futuro che hanno condotto una lunga battaglia per arrivare a questo punto. E così l’associazione Libera
Soddisfatto il M5S, che tre anni fa aveva presentato il ddl e finalmente incassa successo
Grillo esulta: «Abbiamo vinto». Contenti anche i dem e i presidenti delle Camere, Laura Boldrini e Piero Grasso

Ma c’è chi è seccamente contrario. Forza Italia la ritiene una norma «barbarica». Il più esplicito di tutti è Stefano Parisi: «Incoraggia le vendette e le invidie sul posto di lavoro»

Perciò i grillini vedono nero: «Se i berlusconiani torneranno al governo vorranno sicuramente distruggere e depotenziare questa norma di civiltà»

LE SANZIONI 
Multe salate per chi discrimina le “gole profonde”  
Il «whistleblower» che segnala illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive

In caso di licenziamento, si prevede il reintegro nel posto di lavoro e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo

L’onere della prova è invertito, nel senso che spetta all’ente dimostrare l’estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione

L’Anac, nel caso in cui l’interessato, o per lui i sindacati, comunichi eventuali atti discriminatori, applicherà all’ente (se sarà definito responsabile al termine di una istruttoria specifica) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30 mila euro

La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro

LA PRIVACY 
Identità protetta per chi segnala delle irregolarità  
Per tutelare il segnalante, e anche incoraggiare le segnalazioni, è vietato rivelare l’identità del «whistleblower»

Non sono però ammesse segnalazioni anonime
Questa aura di segretezza avrà valore assoluto per le segnalazioni in ambito Anac, organi interni anticorruzione, processo civile e contabile

In caso di processo penale, invece, il segreto sull’identità del segnalante non potrà protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari, perché così dispone il codice penale

E per questo motivo il giudice Pier Camillo Davigo demolisce la novità: «Come si fa a mantenere l’anonimato? Quelli che copiano dall’estero non sanno che lì il sistema è diverso. Ad esempio in Gran Bretagna, dove questo istituto è nato, esistono i testi occulti la cui identità non viene rivelata agli imputati e ai difensori. Se facciamo una cosa così anche in Italia ha senso, altrimenti il provvedimento non ha senso». 

IL DETERRENTE 
Nuove tutele per scoraggiare false denunce  
Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave

Questa norma serve evidentemente da deterrente contro le «false» segnalazioni, quelle motivate da vendette personali. Il pericolo indubbiamente esiste, di qui la necessità di trovare un equilibrio

 «La legge - diceva qualche tempo fa Raffaele Cantone - va fatta anche per sfatare l’idea che qualcuno vuole far passare, che qui si sta facendo delazione». Ma è appunto quanto sostiene Francesco Paolo Sisto, Forza Italia: «Questa legge legittimerà e incoraggerà un clima di costante e reciproco sospetto alimentato da accuse segrete. Ci sarà un sistema di “caccia alle streghe” in cui il denunciato, anche se ingiustamente, potrà subire effetti catastrofici sul proprio percorso professionale». 

I LIMITI 
Vincoli più deboli in tante aziende del settore privato  
La tutela del «whistleblower» vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico

Si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica amministrazione, ma si estende anche al settore privato stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell’identità

I modelli dovranno adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate  
Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria





http://www.lastampa.it/2017/11/16/italia/cronache/cos-si-pu-denunciare-il-compagno-di-scrivania-12xuTY067M5U2lSp7O7UrK/pagina.html

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