Chi paga e chi no: per tutte e due le tasse il versamento estivo è uguale alla metà di quello fatto nel 2014, sempre che non sia cambiato nulla nella vostra situazione patrimoniale
di Corrado Fenici, Massimo Fracaro, Gino Pagliuca e Stefano Poggi Longostrevi
Novanta miliardi. É il bottino che il Fisco si appresta a incassare in soli due mesi, giugno e luglio, forse i più caldi dell’anno. A comporre la mastodontica cifra danno il loro contributo alcune voci che si ripetono costantemente nel corso dell’anno, come le ritenute sugli stipendi dei lavoratori dipendenti (10/11 miliardi ogni 30 giorni), l’Iva mensile (altri 6/7), I numeri Ma una buona parte del bottino — come dimostra l’elaborazione condotta dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre — arriva dalla stagione delle tasse locali e della dichiarazione dei redditi. Qui la raccolta si annuncia molto proficua. Tra saldi e acconti del modello Unico di persone fisiche e società, l’Erario incasserà quest’estate oltre 37 miliardi. Niente male nemmeno il bottino delle imposte comunali sugli immobili: Imu e Tasi valgono da sole 12,4 miliardi di euro. Il Big Day per l’Erario è in programma il 16 giugno, termine ultimo per versare l’acconto di Imu e Tasi, che quest’anno coincidono (per la tassa sui servizi, quindi, non si deve più controllare la data delle delibera comunale come l’anno scorso). E il 16 giugno è anche l’ultimo giorno utile per pagare le imposte risultanti dal modello Unico senza beneficiare della proroga di trenta giorni con la maggiorazione dello 0,40%
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L’Imu torna all’assalto. Ma le regole del gioco sono rimaste invariate. A partire dalle scadenze: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre. Confermata l’esenzione completa per le abitazioni principali e le relative pertinenze (soggette invece alla Tasi), a eccezione degli immobili di maggior pregio, accatastati nelle categorie A1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Ricordiamo che ai fini delle imposte locali, come Imu e Tasi, l’abitazione principale è quella dove il contribuente e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. I due requisiti devono coesistere. Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora o la residenza in immobili diversi, ma nello stesso Comune, l’esenzione spetta per uno solo dei due appartamenti. Se, invece, gli immobili sono situati in Comuni diversi, l’esonero spetta su entrambi. L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale (box o posto auto, cantina o solaio) ma nei limiti di una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Se si hanno due box, quindi, per uno di questi si dovrà passare alla cassa entro il 16 giugno.
Imu, le regole per le seconde case
A parte l’abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati assimilati, l’Imu è dovuta su tutti gli altri immobili: seconde case, immobili locati o sfitti o tenuti a disposizione, negozi, studi, uffici, laboratori e fabbricati produttivi, aree fabbricabili. Sono esclusi gli immobili-merce posseduti dalla società che li ha costruiti per la vendita e rimasti invenduti, a condizione che non vengano locati. L’Imu si applica anche sui terreni sia edificabili sia agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi soltanto i terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come «totalmente montani» nell’elenco predisposto dall’Istat e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni classificati come «parzialmente montani». Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione (come quello che spetta al coniuge superstite sulla casa di famiglia, se di pregio, altrimenti è esente da Imu), di uso, di enfiteusi e di superficie. In caso di separazione, obbligato al versamento è l’ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, che fruisce però in genere dell’esenzione a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente
Anche quest’anno il versamento dell’acconto Imu, pari al 50%, si paga con le aliquote del 2014 e la differenza, in base alla delibera comunale che dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre, andrà versata alla tradizionale scadenza del 16 dicembre. Se, quindi, non è cambiato nulla nel proprio patrimonio immobiliare rispetto al 2014 (acquisti, vendite, successioni) l’operazione acconto è semplice: basterà versare il 50% di quanto corrisposto in totale l’anno scorso nelle due rate di giugno e dicembre. Ecco, comunque, un breve promemoria. La base imponibile Il meccanismo di calcolo è invariato. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno che, come in passato, deve essere rivalutata del 5%. La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente che cambia a seconda della tipologia dell’immobile, invariato rispetto al 2014 (vedi grafico e percorso di calcolo qui sopra). Per le abitazioni ancora soggette all’Imu e per le relative pertinenze il coefficiente è di 160; per gli uffici è 80 e per i negozi 55. Base imponibile dimezzata per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni, da accertare da un tecnico comunale. Dimezzata la base di calcolo anche per i fabbricati di interesse storico e artistico.
Casa a disposizione con rendita di 600 euro, in comproprietà con il coniuge, in un Comune che ha deliberato l’aliquota massima, 10,6 per mille o 1,06%. Si prende la rendita catastale originaria di 600 euro e la si moltiplica per 1,05 ottenendo un valore rivalutato di 630. L’importo va moltiplicato per il coefficiente previsto per le abitazioni che è di 160, ottenendo così una base imponibile di 100.800 euro (630 per 160). Applicando l’aliquota dell’1,06% in vigore per il 2014 si ottiene un’Imu di 1.068,48 euro. La quota di ciascun coniuge sarà di 534 euro arrotondati, di cui 267 da versare entro il 16 giugno.
L’Imu si paga con il modello F24 o con il bollettino postale. Il vantaggio dell’F24 sta nella possibilità di versare con un unico modulo l’imposta di più comuni, nell’opportunità di compensare l’Imu con altri crediti d’imposta e nella possibilità di pagare con addebito sul conto corrente. Nel modello F24, sezione «Imu ed altri tributi locali», vanno indicati: codice catastale del Comune, numero di immobili per cui si esegue il versamento, anno di imposta (2015) e importo da versare raggruppato in funzione del codice tributo per singola tipologia di immobile. Occorre inoltre barrare la casella «acconto». Nello spazio rateazione non si deve indicare nulla. Ogni singolo importo va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore. Più o meno simile la compilazione del bollettino postale, ma gli importi vanno indicati così come calcolati e solo l’arrotondamento deve essere effettuato all’euro. Chi non ha la partita Iva può usare il modello F24 cartaceo solo se non effettua alcuna compensazione con crediti di altri tributi e fino a un importo da pagare di 1.000 euro. Se si vuole utilizzare un credito in compensazione, l’utilizzo del remote banking è possibile solo se il saldo finale è maggiore di zero; se è uguale a zero, è obbligatorio l’uso dei servizi telematici direttamente (F24 web o F24 online) o tramite gli intermediari abilitati (Entratel). I titolari di partita Iva devono obbligatoriamente utilizzare il canale telematico, ma se vi sono compensazioni di crediti Iva superiori a 5.000 euro annui, devono utilizzare obbligatoriamente i servizi telematici delle Entrate.
La Tasi, la tassa sui servizi indivisibili dei comuni (come l’illuminazione, la viabilità), bussa per la seconda volta. Il governo ha messo un tetto alle aliquote. Inoltre entrano in vigore le scadenze ufficiali, uguali a quelle dell’Imu: acconto entro il 16 giugno e saldo al 16 dicembre. I termini sono unici per tutti e non variano più in base alla data della delibera comunale. L’acconto si calcola con le regole dell’anno scorso. Se non ci sono state variazioni nel patrimonio immobiliare a giugno basterà versare il 50% di quanto corrisposto l’anno scorso. La legge prevede da quest’anno l’obbligo per i comuni di inviare ai contribuenti il modulo già precompilato con gli importi della Tasi da versare, ma difficilmente l’impegno sarà rispettato.
Esplora il significato del termine: La Tasi si paga sull’abitazione principale e relative pertinenze (che, invece, sono esenti dall’Imu) e, salvo diversa delibera del Comune, anche su tutti gli altri fabbricati — seconde casi, uffici, negozi, immobili locati — e sulle aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli, inclusi gli orticelli. Pagano la Tasi sia le persone fisiche sia le società proprietarie degli immobili. La tassa è dovuta dai proprietari di immobili e dai titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’ abitazione (quello del coniuge superstite sull’abitazione principale), di uso, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili in leasing, la Tasi è dovuta dall’utilizzatore. Per quelli in multiproprietà, la paga l’amministratore. In caso di immobile locato o dato in comodato per oltre 6 mesi nell’anno, l’occupante (il locatario o il comodatario) deve versare parte della Tasi, nella misura stabilita dal Comune (dal 10% al 30%).La Tasi si paga sull’abitazione principale e relative pertinenze (che, invece, sono esenti dall’Imu) e, salvo diversa delibera del Comune, anche su tutti gli altri fabbricati — seconde casi, uffici, negozi, immobili locati — e sulle aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli, inclusi gli orticelli. Pagano la Tasi sia le persone fisiche sia le società proprietarie degli immobili. La tassa è dovuta dai proprietari di immobili e dai titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’ abitazione (quello del coniuge superstite sull’abitazione principale), di uso, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili in leasing, la Tasi è dovuta dall’utilizzatore. Per quelli in multiproprietà, la paga l’amministratore. In caso di immobile locato o dato in comodato per oltre 6 mesi nell’anno, l’occupante (il locatario o il comodatario) deve versare parte della Tasi, nella misura stabilita dal Comune (dal 10% al 30%).
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