di Dino Martirano
Su una targa di bronzo da affiggere in un'ala del Vittoriano, la Repubblica italiana renderà evidente «la volontà di chiedere il perdono» per i caduti dimenticati della Grande guerra condannati a morte per motivi disciplinari o giustiziati sul campo per atti di ribellione: si tratta dei 750 militari fucilati al termine di un regolare processo, dei 350 soldati passati per la decimazione o giustiziati direttamente dai superiori, del numero imprecisato dei soldati uccisi durante i combattimenti da «fuoco amico» per impedire che arretrassero dalle posizioni loro assegnate. Tutto in nome di un codice militare ottocentesco che subì la più spietata applicazione grazie alla circolare Cadorna: un ordine di servizio del capo di Stato maggiore dell'esercito che, come testimonierà la commissione affidata al generale Tommasi a ridosso della fine della guerra, permise agli alti comandi e ai tribunali militari di andare ben oltre i limiti imposti dalla legge. Esattamente dopo cento anni, la Camera ha approvato (331 favorevoli, nessun contrario, un astenuto) la legge per la riabilitazione dei caduti dimenticati (primo firmatario Gian Paolo Scanu, relatore Giorgio Zanin) che è arrivata in aula prima del 24 maggio, la data di inizio delle attività belliche nel 1915, grazie all’impegno del presidente deal commissione Difesa Elio Vito (FI). Il testo ora passa al Senato
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In 750 davanti al plotone d'esecuzione
Nel corso della Grande Guerra, davanti ai tribunali militari comparvero 323.527 imputati di cui 262.481 in divisa, 61.927 civili e 1.119 prigionieri di guerra. Le condanne interessarono il 60 per cento dei processi. 4.028 dibattimenti si conclusero con la pena capitale (2.967 con gli imputati contumaci). Le sentenze di morte eseguite furono 750. A un secolo di distanza - dopo che nel 2007 la pena di morte è stata definitivamente cancellata anche dal codice militare di guerra - queste cifre danno il senso di una tragedia dimenticata così come appaiono anacronistiche le motivazioni utilizzate dai giudici militari davanti agli episodi di insubordinazione: «Il tribunale non ritiene di dover concedere le attenuanti generiche nell'interesse della disciplina militare per la necessità che un salutare esempio neutralizzi i frutti della propaganda demoralizzatrice». E anche in caso di denuncia per «sbandamento» le toghe militari usavano il massimo del rigore «in chiave di ammonimento e di prevenzione generale».
«La richieste deve essere proposta dall'interessato...»
Le famiglie di alcuni dei caduti dimenticati della Grande Guerra hanno tentato di chiedere la riabilitazione dei propri congiunti ma spesso, conferma il relatore della legge Giorgio Zanin, si sono sentiti rispondere che «la richiesta doveva essere proposta dall'interessato....». Dunque, si legge nella relazione di accompagno alla legge, «nella ovvia impossibilità di fare cessare l'esecuzione di una pena incostituzionale e non più prevista dall'ordinamento, rimane la via della riabilitazione». Ecco allora che l'articolo 1 della legge affida al procuratore generale militare il compito di avanzare d'ufficio la richiesta di riabilitazione al tribunale militare di sorveglianza dei miliari condannati a morte nel corso della Prima Guerra Mondiale per reati di assenza dal servizio (diserzione) e per reati in servizio come lo sbandamento e i fati di disobbedienza ancorché collettiva...esclusi i delitti di omicidio, saccheggio e violenza sessuale.
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