martedì 2 giugno 2015

Caso De Luca: la legge SEVERINO è chiara, il futuro oscuro

Si prevedeva ed è successo. Ora il re è proprio nudo. Del resto, tra i primi a dirlo era stato proprio De Luca: «alla Severino penserà Renzi». E ora a Renzi tocca giocare. Ma stavolta non gli sarà facile fare giochi di prestigio. La «Severino» – la legge-guazzabuglio, voluta all’unanimità dalle forze politiche per rifarsi una verginità e che in molti abbiamo inutilmente criticato per le incongruenze giuridiche di cui è ricca e per i non immotivati dubbi di costituzionalità che talune sue disposizioni suscitano – non lascia alcuna discrezionalità a chi la deve applicare. A cominciare dal capo del Governo che, volente o nolente, dovrà farlo nei confronti del suo compagno di partito.

La «vaga sensazione» da lui affermata, secondo cui «dal primo giugno 2015» la norma che impone la sospensione degli amministratori locali condannati in primo grado «non sarebbe esistita più», si è rivelata fallace. E per ora non gli resta che accendere un cero di ringraziamento a san Ciriaco (DE MITA), un altro a santa Rosa (Bindi) e aspettare che la Corte d’Appello di Napoli proclami i risultati ufficiali della consultazione elettorale, alla quale hanno partecipato – come era, ancora una volta, facilmente prevedibile, dato lo stato in cui i partiti hanno ridotto la Repubblica – una minoranza striminzita degli aventi diritto.

Effettuata la proclamazione, si procederà all’insediamento del Consiglio regionale di cui il presidente della Regione, eletto «contestualmente» con suffragio diretto, «fa parte». Nella stessa seduta si procede alla «convalida degli eletti». Alla nomina del presidente del Consiglio regionale e dell’ufficio di presidenza. E – attenzione! – alla esposizione al Consiglio, «che ne discute», da parte del presidente della Regione (che dunque è già tale) «del programma di governo». In quel momento scatta la tagliola della «sospensione di diritto» prevista dalla Severino.
Questa sanzione, infatti, hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, «opera al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore». Produce i suoi effetti, cioè, appena il presidente della giunta regionale entra in carica. E che ciò accada sin dal giorno dell’insediamento del Consiglio non v’è dubbio alcuno. Ad abundatiam, lo si ricava anche dall’art. 46 dello Statuto della Regione Campania il quale stabilisce che «fino alla nomina dei componenti la giunta regionale, il presidente della Regione provvede all’ordinaria amministrazione».
Se non vuole violare la legge e commettere a sua volta reati, il presidente del Consiglio, appena informato (tempestivamente) dal prefetto di Napoli, deve dunque adottare «il provvedimento amministrativo di carattere vincolato» previsto dalla legge e sospendere il presidente De Luca.
Oltre a non avere «alcun ruolo decisionale», alla pubblica amministrazione (cioè al presidente Renzi) – ha stabilito la Cassazione – «non è consentito modulare la decorrenza o la durata» della sospensione «sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici». In altri termini, egli deve provvedere senza neppure aspettare che entrino in carica gli assessori e il vicepresidente che potrebbe sostituirlo ed evitare lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi, infatti, sono nominati dal presidente non nella prima seduta del Consiglio, ma «nei 10 giorni successivi all’insediamento» (art. 46, comma 3 dello Statuto). Ed è sempre e solo il presidente della Regione che di ciò deve dare comunicazione al Consiglio «nella prima seduta successiva alla nomina per l’espressione del gradimento di cui all’art. 48» dello stesso Statuto che, a sua volta, «deve esser reso entro 30 giorni dalla richiesta».

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