La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Si considerano associazioni segrete, come tali vietate
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di
associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo
segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo
sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci,
svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle
funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche,
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici,
nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
Art. 2
Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi
dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della
stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
La condanna
importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni
Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la
reclusione fino a due anni
La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici
La competenza a giudicare e' del tribunale
Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di
una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo
scioglimento e dispone la confisca dei beni.
Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia
pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il
giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo,
puo' richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di
ogni attivita' associativa
Il provvedimento e' adottato dal giudice competente per il
giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti,
entro dieci giorni dalla richiesta
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente e' ammesso
ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che
decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti,
entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione
dell'istanza prevista dal terzo comma.
Art. 4.
I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti,
sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza
ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possono essere
sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilita'
nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella
propria amministrazione nonche' l'eventualita' che la permanenza in
servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilita' del
dipendente stesso
Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli
atti all'autorita' giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei
confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente
Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza
Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una
commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,composta:
da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la
presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte
di cassazione;
da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;
da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;
da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
da un professore ordinario di materie giuridiche nelle
universita', designato dal Ministro della pubblica istruzione
La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare
Essa ha sede presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta,
si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di
rispettiva appartenenza degli inquisiti.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non
si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e
militari
Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme
in materia di competenze e procedure disciplinari
Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti
responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le
sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza
Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita' del dipendente nell'associazione segreta, nonche'
alla posizione dal medesimo ricoperta nello ordinamento di
appartenenza in relazione alle funzioni esercitate
La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione
penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare
Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano,
altresi', ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attivita' economica ed ai dipendenti di enti e societa' concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili
di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del
procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attivita' economica, degli enti e delle societa' concessionari di pubblici servizi, nonche' delle societa' per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina
La revoca disposta ai
sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli
amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e
2459 del codice civile.
Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi
decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o
designazione spetti ad organi regionali, nonche' per i componenti
degli organi di controllo o di amministrazione di societa' che, in
forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici
servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei
principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.
Art. 5.
L'associazione segreta denominata "Loggia P2" e' disciolta
Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, provvede
alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.
Art. 6.
Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, ed ogni altra disposizione In contrasto con la presente legge
Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad
applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito
all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti
prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le
sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita'
del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta
nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni
esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli
organi competenti all'accertamento delle responsabilita'
disciplinari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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