domenica 21 aprile 2019

Requisiti x rottamazione-ter entro il 30 aprile


Verifica dei requisiti
Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”
 Se hai cartelle che riguardano somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 puoi metterti in regola


La Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora

Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

 Con la nuova “rottamazione” si può scegliere di pagare gli importi “scontati” fino a un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo

Per la prima volta, la legge ha introdotto la possibilità di richiedere la Definizione agevolata anche per i carichi a titolo di ''risorse proprie tradizionali'' dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione

Consulta la sezione dedicata alla Definizione agevolata delle risorse UE

Quali debiti non possono essere “rottamati”
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;

crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali

Quali debiti possono essere “rottamati”
Con la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) è possibile “rottamare” i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017


È necessario presentare la richiesta di “rottamazione” per:

i debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;

i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;

i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora

Scopri come presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019

Rientrano automaticamente nei benefici della “rottamazione-ter” senza necessità di presentare una nuova domanda:

i debiti per i quali si era già aderito alla Definizione agevolata introdotta dal DL 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”) a condizione che i pagamenti delle rate in scadenza (luglio, settembre e ottobre 2018) siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;

i debiti, per i quali si era già aderito alle precedenti “rottamazioni” (con accoglimento della richiesta) riferiti a contribuenti che risiedono nei territori interessati dagli eventi sismici dell’Italia centrale nel 2016 e 2017

In questi casi, il contribuente non dovrà presentare una nuova domanda di Definizione agevolata

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 30 giugno 2019, una “Comunicazione” contenente il nuovo piano per il pagamento dell’importo ancora dovuto a titolo di Definizione agevolata, ripartito in 10 rate consecutive di pari importo (distribuite in 5 anni), con scadenza a luglio e novembre di ciascun anno

 La scadenza della prima rata è fissata per legge al 31 luglio 2019



Documentazione


Consulta il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019)

Consulta il D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018


Guarda il video




https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/verifica-dei-requisiti/

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