lunedì 11 maggio 2015

Organizzazioni di ricerca scientifica in ambito sociale con qualifica di onlus

D.P.R. 20.03.2003 n° 135 , G.U. 14.06.2003

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003 il decreto presidenziale n.135 del 20 marzo 2003 che, colmando un vuoto normativo, definisce quali sono gli ambiti e le modalità che qualificano quali ONLUS, ai sensi della legge n.460 del 1997 (ammettendole altresì a beneficiare della relativa disciplina tributaria), le organizzazioni non lucrative che perseguano fini di ricerca scientifica in ambito sociale.

Tali ambiti di ricerca sono stati così individuati:
- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
- studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
- produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- riduzione dei consumi energetici;
- smaltimento dei rifiuti;
- simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
- prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

(Nota a cura della redazione).



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n.135


Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

(GU n. 136 del 14-6-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicabilita'

1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



Art. 2.
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

1. Ai fini del presente regolamento sono attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attivita' di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.



Art. 3.
Modalita' di svolgimento

1. Le fondazioni svolgono le attivita' di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso universita', enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.
2. L'attivita' diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attivita' di ricerca attraverso le universita' e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell'attivita' da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attivita';
c) le modalita' di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonche' di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239

http://www.altalex.com/index.php?idnot=6213#inizio

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