Non sarà un reato autonomo, ma entrerà nel codice penale come aggravante di altro delitto. Se la legge che introduce, sanzionandolo, il “negazionismo” nell’ordinamento italiano, già approvata dal Senato lo scorso febbraio, dovesse ottenere anche il via libera della Camera, chiunque istigherà a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi negando l’esistenza della Shoah (lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti durante la II guerra mondiale), incorrerà in un ulteriore inasprimento della pena prevista per tale reato.
RITARDO ITALIANO – Una legge che, pur essendo composta da un unico articolo, si avvicina al traguardo dopo un complesso dibattito parlamentare. Conclusosi con la scelta di perseguire il negazionismo a titolo di aggravante del delitto che lo presuppone. In questo modo il legislatore ha evitato di introdurre un reato di opinione che, come tale, avrebbe rischiato di confliggere con l’articolo 21 della Costituzione che garantisce la libera manifestazione del pensiero. L’obiettivo è quello di reprimere un fenomeno che, con portata e in misura diversa, si è manifestato nel tempo anche in altri Paesi europei ma che già da tempo hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti norme tese a sanzionarlo. Insomma, l’Italia è in ritardo. Anche alla luce della risoluzione approvata dall’Onu su proposta degli Stati Uniti il 26 gennaio 2007, un giorno prima della Giornata internazionale per la commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Risoluzione che “condanna senza alcuna riserva qualunque negazione” della Shoah, chiedendo “a tutti gli stati membri di respingere senza riserve ogni negazione, totale o parziale, dell’Olocausto come fatto storico e tutte le attività che hanno questo fine”.
Se approvata, la proposta di legge che l’Aula di Montecitorio inizierà ad esaminare oggi, permetterebbe all’Italia di sanare una lacuna a lungo trascurata. Ma cosa prevede nello specifico il provvedimento? L’articolo unico di cui si compone, come sintetizza un dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, delimita innanzitutto “le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. In secondo luogo “introduce una specifica aggravante concernente il cosiddetto ‘negazionismo’ in connessione con tali atti”. E, infine, “riduce da cinque a tre anni la pena massima per l’istigazione a delinquere prevista dal codice penale”. Tre principi che consentirebbero all’Italia non solo di allinearsi alle direttive contenute nella risoluzione Onu del 2007, ma anche di recuperare terreno nei confronti di tutti quei Paesi, europei e non, che hanno già provveduto a sanzionare il negazionismo.
PAESI IN REGOLA – E’ il caso, ad esempio, dell’Austria. Dove, già nel 1992, sono state introdotte sanzioni penali per “chiunque con un’opera di stampa, in radiotelevisione o per mezzo di altro mezzo di comunicazione di massa (medium) o in altro modo pubblico accessibile a una moltitudine di persone nega, banalizza grossolanamente, apprezza o cerca di giustificare il genocidio nazionalsocialista o altri reati contro l’umanità”. In Francia, invece, la Legge per la repressione di tutti gli atti di razzismo, antisemitismo o xenofobia ha modificato la “Loi sur la liberté de la presse” (la Legge sulla libertà di stampa) del 1881, introducendo il reato di negazione di uno o più crimini contro l’umanità, perseguito con un anno di reclusione e 45 mila euro di ammenda. Quanto alla Germania, il Paese dove i crimini del nazismo sono stati pianificati e messi in pratica, il codice penale punisce con il carcere fino a 5 anni o con pena pecuniaria “chiunque apprezza, nega o banalizza in un modo idoneo a turbare la pace pubblica, in pubblico o in una riunione, fatti” commessi “sotto il regime nazionalsocialista”. Sanzionando, quindi, non solo la negazione, ma anche l’approvazione, espressa o tacita, e la minimizzazione.
NEGAZIONISMO NEGATO – In Spagna, invece, il tentativo di punire (con la reclusione da uno a due anni) il negazionismo è andato a vuoto: nel 2007 il Tribunale Costituzionale ha dichiarato illegittima e nulla l’espressione “nieguen o” (“neghino o”) contenuta nella legge. Attualmente, pertanto, la negazione dell’Olocausto come di ogni altro crimine contro l’umanità non è considerata reato. Analogo indirizzo sposato dagli Stati Uniti dove il primo emendamento della Costituzione americana proibisce l’approvazione di leggi che, tra l’altro, “limitino la libertà di parola, o di stampa”.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/12/olocausto-montecitorio-inizia-lesame-della-legge-che-sanziona-il-negazionismo/2118047/
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