sabato 25 maggio 2019

I miti sul silenzio elettorale: si può volantinare a 200 metri dal seggio e fare propaganda on line


Ormai ci siamo, questa domenica 26 maggio si terranno le elezioni Europee, quelle amministrative in circa 3800 comuni italiani e quelle regionali in Piemonte
 A partire dalla Mezzanotte di questo sabato inizia il cosiddetto “silenzio elettorale”, che pone formalmente fine alla campagna elettorale
Ma come funziona il silenzio elettorale?
 E cosa può essere fatto (o non fatto) da parte dei vari candidati durante tale periodo di silenzio?

Tutta la materia è disciplinata dalla legge 212 del 1956, che nell’articolo 9 recita testualmente: 
“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi

 Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”

 Tale norma è stata poi integrata con il decreto legge 807 del 1984, che estese il divieto di fare propaganda elettorale anche alle emittenti radiotelevisive private

Ma il fatto che le due leggi siano state varate rispettivamente 63 e 35 anni fa sottopone per evidenti motivi di tipo tecnologico tutta la normativa a una sorta di “vuoto legislativo” che riguarda l’utilizzo di Internet e dei social network, nonostante tali strumenti siano ormai diventati decisivi nella comunicazione politica ed elettorale

Riguardo alla propaganda tradizionale “faccia a faccia” va sottolineato infine un curioso dettaglio che in pochi conoscono contenuto nella suddetta legge del 1956, ancora in vigore

 Infatti il divieto assoluto di propaganda vige solo entro 200 metri dal luogo in cui sono ubicati i seggi elettorali:

 questo significa che oltre a tale distanza è consentito distribuire volantini e fare propaganda mobile, per l’intera giornata di sabato e perfino durante le operazioni di voto della domenica

Nessuno si stupisca quindi se, durante il “silenzio elettorale”, magari per strada o a un mercato, qualcuno dovesse distribuire del materiale elettorale

 Infatti, a patto che ciò non accada entro i 200 metri da una sezione in cui si vota, tale atto è da considerarsi lecito


Il silenzio elettorale designa la pausa della campagna elettorale che si effettua il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni e, come tutta la campagna elettorale, è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall'articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975

Per effetto di questo articolo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (comma 1) e inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (comma 2)

"Art. 9-bis - (Divieto di propaganda elettorale). - Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale"

Gazzetta Ufficiale Legge 4 Febbraio 1985, n.10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

La ratio di questa regola è che il cittadino, dopo aver ascoltato ed analizzato le proposte fatte dalle varie forze politiche candidate durante la campagna elettorale, possa riflettere serenamente sul voto che sta per esprimere




https://www.tpi.it/2019/05/23/elezioni-europee-2019-regole-silenzio-elettorale/

https://it.wikipedia.org/wiki/Silenzio_elettorale

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