Ministero dell'Interno, Circolare 19/01/2017 n° 1
Da oggi sarà possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome di entrambi i genitori
Con la circolare n. 1/2017 infatti il Ministero dell’Interno è intervenuto per risolvere i problemi pratici incontrati dagli ufficiali dello stato civile nell’applicazione della storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 286/2016), con la quale ha stabilito l’incostituzionalità dell’obbligatoria apposizione del solo cognome paterno al figlio
Ecco le istruzioni operative in sintesi:
non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre; la pronuncia della Consulta consente solo di attribuire il doppio cognome e sempre che vi sia il consenso di entrambi i genitori;
è possibile dare al figlio il doppio cognome sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto;
la sentenza si applica anche in caso di adozione;
la possibilità di attribuzione del doppio cognome è applicabile anche alle nascite avvenute all’estero di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani;
il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, solo se c’è accordo tra i genitori;
l’accordo potrà essere solo verbale, e non è necessario presentare documenti particolari; sarà sufficiente, in altre parole, anche la sola dichiarazione del padre di voler affiancare il cognome della madre dichiarata all’ufficiale dello stato civile;
il cognome della madre viene affiancato a quello del padre (e, quindi, non si sostituisce). In altre parole: il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso;
il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre;
la possibilità di dare al figlio il cognome del padre e della madre riguarda solo le nascite successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale;
la scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune;
è preclusa questa possibilità in un secondo momento
Spunti critici
Il problema del cognome dei figli è da tempo oggetto di dibattito
La sentenza della Corte e l’attuale circolare sono solo una sorta di tampone in una situazione che è stata definita ormai fuori controllo da Rosa Oliva, Presidente delle rete per la parità, e su cui si auspica un intervento normativo a tutto campo.
Anche perché questa circolare non sana tutti i dubbi (ad es. come regolarsi in caso di più fratelli, che porterebbero in tal modo cognomi diversi?)
Nel frattempo, solo per fare un esempio, il 15 giugno 2017 la Cassazione ha sancito la possibilità di attribuire il doppio cognome, di due donne, quando il bimbo è nato da fecondazione eterologa
Mentre in parlamento giace da oltre dieci anni una proposta di legge (che si può leggere sul sito ufficiale del parlamento) che, in sintesi dice quanto segue: i figli assumono il cognome di entrambi i genitori
Al figlio legittimo è attribuito il doppio cognome secondo l’ordine concordemente deciso con dichiarazione resa allo stato civile (in mancanza di accordo, vale l’ordine alfabetico);
il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e, nel caso di riconoscimento contemporaneo, si applica la disciplina prevista per il figlio legittimo
In relazione ai coniugi, il testo stabilisce il diritto di ogni coniuge alla conservazione del proprio cognome, da cui deriva che la moglie non dovrebbe più aggiungere al proprio il cognome del marito (fonte: Camera dei Deputati)
Sul tema si segnala:
Famiglia e diritto, mensile di dottrina e giurisprudenza, direzione scientifica Schlesinger Piero, IPSOA, su CARTA, TABLET, WEB, SMARTPHONE.
(Altalex, 5 luglio 2017)
ALLEGATI
ministero-interno-circolare-1-2017 pdf
PDF (45,7Kb)
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/05/doppio-cognome-per-il-figlio-istruzioni-operative
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