lunedì 18 marzo 2019

Rottamazione ter: come calcolare le tre diverse ipotesi di definizione agevolata

Il decreto fiscale 2019, collegato alla legge di Bilancio, ha riproposto la definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione
 Come scegliere cosa conviene? One FISCALE ti mette a disposizione il simulatore Calcolo convenienza rottamazione ruoli - 2019, per stimare l’importo dovuto e la rateazione comprensiva degli interessi di dilazione

Il decreto fiscale 2019, collegato alla legge di Bilancio ha riproposto la definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione

Dopo le prime due versioni del 2016 rottamazione (art. 6, D.L. n. 193/2016) e del 2017 rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2017), si è giunti alla rottamazione ter (art. 3 del D.L. n. 119/2018) con alcune importanti novità
Come si effettua il calcolo

Con il Calcolo convenienza rottamazione ruoli - 2019 è possibile effettuare simulazioni di calcolo per le tre ipotesi di definizione:

1) dei ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter);

2) del debito residuo da rottamazione bis in caso di versamento delle rate pregresse entro il 7 dicembre 2018 (ex art. 3, comma 21 D.L. n. 119/2018);

3) dei ruoli definiti con rottamazione bis ma di cui non è stato effettuato il versamento del pregresso entro il 7 dicembre 2018 (ex art. 3, comma 23 D.L. n. 119/2018)

Imputando i dati richiesti (contraddistinti dalle caselle di colore bianco), è possibile determinare non solo l’importo dovuto, ma anche le diverse rate, scegliendone il numero tra quelle massime previste per ciascuna sanatoria, comprensive di interessi di dilazione

Inoltre, nelle ipotesi 1) e 2) sopra elencate è possibile determinare anche l’eventuale risparmio in termini assoluti e le percentuali che si otterrebbe aderendo alla sanatoria

Rottamazione:
 la disciplina in sintesi

Rottamazione ter
La norma contenuta nel decreto fiscale 2019 permette ai debitori, relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di estinguere il debito senza corrispondere:

- le sanzioni incluse in tali carichi;

- gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);

- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali

L’unico importo che si deve versare è costituito:

a) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di AGGIO sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento

Gli aggi della riscossione (per pagamenti oltre 60 giorni dalla notifica) sono così stabiliti (importi a carico del debitore):

- 9%:
 aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012;

- 8%:
 aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015;

- 6%: 
aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2015

La procedura si avvia con la presentazione di una apposita istanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2019

Ricevuta la domanda, l’ente di riscossione invia una comunicazione entro il 30 giugno 2019 che, in caso di accoglimento, contiene l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento

Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

- in un massimo di 18 rate di cui la prima e la seconda pari al 10% del dovuto da versare, rispettivamente, entro il 31 luglio 2019 e il 2 dicembre 2019 (la scadenza originaria è 30 novembre ma cade di sabato);

 le altre 16 rate, di pari importo, da versare, a partire dal 2020 entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, applicando l’interesse annuo, dal 1° agosto 2019, del 2%

Rottamazione bis
Una ulteriore possibilità per coloro che si sono avvalsi della rottamazione bis (carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017) ma non hanno versato le rate pregresse in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018

 Due le possibilità:
- se hanno versato il pregresso entro il 7 dicembre 2018, beneficiano del ricalcolo del debito residuo in un massimo di 10 rate con scadenza 31 luglio - 30 novembre a partire dal 2019 (sulle rate, dal 1° luglio 2019, sono dovuti gli interessi annui dello 0,3%);

- se non hanno rispettato la data del 7 dicembre 2018 sono riammessi, presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019, versando il dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo (la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021)




http://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2019/03/18/rottamazione-ter-calcolare-tre-diverse-ipotesi-definizione-agevolata

Nessun commento:

Posta un commento