sabato 22 giugno 2019

Cosa è il REDDITOMETRO e come funziona


Il "redditometro" è lo strumento con il quale il fisco determina il reddito presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell'anno di imposta (in pratica, il reddito del contribuente deve essere compatibile con le spese da questi sostenute).
L'accertamento del fisco scatta soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%

Che cosa è

Il redditometro è lo strumento che consente all'amministrazione finanziaria di ricostruire  il reddito della persona fisica, partendo dalle spese effettivamente sostenute, o da elementi certi, indicativi di una determinata capacità di reddito

Se nella sua originaria formulazione il redditometro prevedeva l’applicazione di un metodo induttivo, individuando circa cento voci di spesa utili a definire attraverso i consumi la capacità contributiva, e dunque il reddito assoggettabile ad imposta, le attuali istruzioni operative evidenziano un procedimento che mira ad una ricostruzione sintetica del reddito considerando, per ciascun anno di imposta, l’incremento del patrimonio, la quota di risparmio e le spese oggettivamente riscontrabili

Rimane sempre salva la possibilità, da parte del contribuente, di dimostrare, in sede di contraddittorio con l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’inesistenza o la diversa qualificazione degli elementi considerati

L'accertamento effettuato con il redditometro non costituisce una novità: 
esso era infatti già previsto dal nostro sistema tributario, tuttavia con un osservatorio di spese molto più limitato e costituito da voci spesso inconsuete per la maggior parte dei contribuenti (ad esempio, l'acquisto di velivoli, cavalli, imbarcazioni, ecc.)

Come funziona il redditometro

L’attività di controllo propedeutica all’accertamento da redditometro è costituita da due fasi:

la selezione del contribuente, nella quale è identificata la sua famiglia di appartenenza, dovendosi desumere che è solitamente il reddito dell’intera famiglia a concorrere al sostenimento delle spese

 In questo senso, per famiglia non si deve intendere quella anagrafica, costituita da tutti i familiari conviventi, ma la “famiglia fiscale”, costituita dal contribuente, dal coniuge e dai familiari a carico (in sostanza, le persone che concorrono agli introiti e alle spese);

l’attività istruttoria, nella quale sono esaminati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del reddito

Il redditometro prevede infatti una serie di "spese certe", ovvero con importi già conosciuti dal fisco, ed altre "spese per elementi certi", cioè legate a fattori oggettivi e già noti al fisco, ad esempio i metri quadri dell’abitazione o la potenza degli autoveicoli

Al fine di avviare una selezione dei contribuenti accertabili, sono state individuate quattro tipologie di spese utili alla ricostruzione del reddito:

spese certe:
 si tratta di spese tracciate e già conosciute dal fisco, ad esempio, affitti, mutui, polizze;

spese per elementi certi:
 sono tali quelle spese che, anche se non esattamente riscontrate, il contribuente non può non avere sostenuto, in quanto derivano da elementi di cui dispone, come la casa o l’automobile, il cui possesso non può non generare determinate uscite (assicurazione, tassa di possesso, utenze, ecc.);

incrementi patrimoniali:
 sono gli investimenti, al netto di eventuali disinvestimenti, effettuati nell’anno, ad esempio immobili (al netto del mutuo), azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari, oggetti d’arte, manutenzioni straordinarie sugli immobili, ecc.;

quota di risparmio formatasi nell’anno: 
si ritiene che tale elemento debba essere considerato in concomitanza con le informazioni finanziarie sui movimenti e sui saldi bancari, già reperibili dall’amministrazione finanziaria (tale quota rileva comunque per la sola parte eccedente consumi e investimenti)

A queste spese si sarebbero dovute aggiungere quelle per beni e servizi “normalmente” attribuibili a ciascun contribuente, individuate in base alle elaborazioni ISTAT (alimentari, abbigliamento, consumi, ecc.), con  una valenza ridotta, nella procedura dell’accertamento, trattandosi di indici alquanto opinabili (fra le voci di spesa astrattamente collegabili al reddito prodotto rientrava anche il cosiddetto “fitto figurativo”, cioè un ipotetico canone di affitto, da considerare  in assenza di un diritto sull’immobile quale la proprietà, l’uso gratuito, la locazione, ecc.).

Nella attuale formulazione della norma, tali elementi  sono stati definitivamente eliminati, anche a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy, che aveva richiesto  di non utilizzare le “spese medie ISTAT“ come indicatori nella ricostruzione del reddito, in quanto informazioni connesse alla sfera personale del cittadino, e comunque prive di qualsiasi requisito di certezza e riferibilità al singolo contribuente

A questo proposito è stato pertanto previsto che le spese quantificate su base soltanto statistica non possano essere considerate in nessuna fase dell’attività di controllo, né nella selezione dei contribuenti, né nella successiva istruzione dell’accertamento, fatta eccezione per quelle spese connesse ad elementi certi quali, ad esempio, il possesso di immobili, di autoveicoli, di altri beni mobili registrati, ecc.

Lo scostamento consentito

La legge prevede che l'accertamento (che scatta dopo l’invio di un questionario al quale il contribuente deve rispondere; v. di seguito) possa avvenire soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%

La percentuale di tolleranza è ulteriormente ampliata mediante una “norma premiale” a favore dei contribuenti lavoratori autonomi o  titolari di ditte individuali che risultino congrui e coerenti agli studi di settore:

 in  tal caso, e soltanto per i periodi di imposta a partire dal 2011, lo scostamento ammesso è del 33 % (un terzo, anziché un quinto)

Chi è soggetto al redditometro

Il redditometro mira a ricostruire il reddito individuale, cioè quello della persona fisica, tenendo conto della spesa media sostenuta dal nucleo familiare cui il contribuente appartiene (sono  sempre escluse le spese sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa o nel’esercizio di arti e professioni)

Il contribuente accertato potrà dimostrare che parte delle spese non è riconducibile al suo reddito, in quanto sostenuta, del tutto o in parte, da un'altra persona, ad esempio il coniuge o un altro parente, evidentemente titolare di un reddito proprio

Occorre però sottolineare come l’interpretazione dei giudici, in merito all'uso del redditometro quale strumento di verifica fiscale, non sia mai stata univoca, considerandolo talvolta alla stregua di  "presunzione semplice" (quando l'onere della prova compete al fisco), talvolta  di "presunzione legale" (in tal caso, si inverte l'onere probatorio, che compete al contribuente)

Una recente circolare dell’Agenzia delle entrate esamina nel dettaglio – tra l’altro – i criteri di selezione dei contribuenti, anche nell’ambito familiare, le regole del confronto del contribuente con il fisco (contraddittorio) e la dinamica delle spese: v. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2013/Luglio+2013/Circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf

Il contraddittorio

L’accertamento da redditometro prevede due contraddittori
 Il contribuente dovrà infatti essere convocato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per un confronto, nel quale potrà esporre quanto ritiene utile ad una esatta ricostruzione del proprio reddito

Il contraddittorio, del quale dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dalle parti,  non esaurisce l’attività accertatrice dell’Ufficio che, preso atto di quanto esposto dal contribuente, dovrà valutare l’archiviazione del procedimento o l’emissione dell’avviso di accertamento, contro il quale è prevista la consueta procedura di difesa, con i diversi strumenti a disposizione:

 l’acquiescenza, l’adesione, la mediazione o il ricorso (vedi anche la scheda sugli strumenti a difesa del contribuente)

Gli effetti del redditometro

Per i controlli è previsto un procedimento articolato in due fasi:
 la prima prevede l’invio di un questionario con l’invito a fornire giustificazioni sulle incongruenze riscontrate dal fisco con riferimento su diverse tipologie di spese

Al questionario si deve rispondere entro 15 giorni dalla data di notificazione (è possibile chiedere all’ufficio che ha inviato il questionario – in particolare al funzionario responsabile del procedimento – una proroga motivata per la consegna dei dati e della documentazione richiesta):
 la mancata risposta può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065, e anche l’impossibilità di utilizzare nella fase successiva davanti al fisco o al giudice i dati e le notizie non addotti dal contribuente in risposta alla richiesta ricevuta;

 la seconda fase (l’accertamento) scatta quando i dati e le spiegazioni fornite non sono ritenute soddisfacenti dal fisco

Il contribuente la cui posizione è stata selezionata è  quindi invitato a presentarsi di persona o tramite un rappresentante abilitato (il proprio fiscalista, ad esempio)

 Si tratta di un primo contraddittorio, nel quale il contribuente collabora alla analisi delle voci di spesa sostenute, fornendo le indicazioni utili a dimostrare la coerenza e la legittimità del proprio comportamento

 Qualora tali dimostrazioni non siano ritenute sufficienti e permanga, nella ricostruzione effettuata, uno scostamento fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto ricostruito dal fisco, oltre le franchigie sopra indicate, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di accertamento, cioè l'atto in cui sono esposte le motivazioni dell'accertamento, il metodo utilizzato, il maggior reddito individuato con relative imposte, sanzioni e interessi, nonchè l'intimazione a pagare entro i termini previsti

In presenza di avviso di accertamento, il contribuente ha facoltà di attivare ogni forma di difesa prevista in ambito tributario (vedi scheda sugli strumenti a difesa del contribuente).  

Il reddiTest

Il sito internet dell’Agenzia delle Entrate  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Calcolare/ReddiTest/Scheda+informativa+Redditest  mette a disposizione un programma software (ReddiTest) che ha lo scopo di consentire ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno (al momento, il link è stato provvisoriamente rimosso per consentirne l’implementazione con gli aggiornamenti derivanti dai rilievi del Garante)

Come si legge nella presentazione sul sito, per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti

Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web

Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie: abitazione principale e altre abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari

 In seguito all’elaborazione dei dati inseriti, il software fornirà al contribuente un risultato indicante la coerenza o la non coerenza del proprio reddito, ma non consentirà una specifica valutazione di come le singole spese influenzino il risultato

E' possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate

Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati
E' comunque importante ricordare come il redditest rappresenti semplicemente uno strumento per valutare la coerenza fra il proprio reddito ed il cosiddetto "tenore di vita", ma non produca il medesimo risultato che potrebbe emergere da un accertamento da redditometro, nè possa essere utilizzato dal contribuente come prova a favore, in sede di contraddittorio  con il fisco a seguito di accertamento





http://www.dirittierisposte.it/Schede/Tasse/Accertamenti/redditometro_id1109459_art.aspx

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